Autotrasporto: registro nazionale e accesso alla professione

20 Febbraio 2012

Confindustria Grosseto segnala che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha istituito il Registro Elettronico nazionale delle imprese esercenti la professione di autotrasportatore. Il Ministero ha inoltre emanato un decreto che dispone in merito al requisito di stabilimento delle imprese di autotrasporto su strada per conto terzi

Il Registro Elettronico nazionale – scrive Confindustria Grosseto – è uno strumento che ha lo scopo di favorire l’applicazione di standard comuni a livello europeo, per una migliore operatività delle imprese anche al di fuori dei confini nazionali.

Il Registro, nella sezione “Imprese e Gestori”, riporta: le “generalità” dell’impresa di trasporto; numero di iscrizione all’Albo; partita IVA e/o codice fiscale; autorizzazione all’esercizio della professione; licenza comunitaria e relative copie conformi; legale rappresentante; le “generalità” del gestore dei trasporti ed elementi identificativi dell’attestato di idoneità professionale; i requisiti dell’accesso alla professione e l’identificazione degli altri soggetti rilevanti ai fini dell’onorabilità.

Con successivo il Ministero ha inoltre individuato le modalità con cui deve dimostrarsi il requisito dello stabilimento. Si tratta del requisito introdotto dall’art. 5 del nuovo regolamento comunitario sull’accesso alla professione di autotrasportatore (Reg. 1071/2009), che deve essere dimostrato dall’impresa iscritta all’Albo affinché venga iscritta al Registro elettronico nazionale (R.E.N) e, di conseguenza, sia autorizzata all’esercizio dell’attività.

In particolare, l’impresa (o consorzi o cooperative) deve:
- avere una sede effettiva e stabile su territorio italiano (disponibilità di uno o più locali adibiti ad uso ufficio, in proprietà, in usufrutto, in leasing, ovvero in locazione o in comodato). Nel caso di imprese individuale tale sede è individuata nel luogo in cui ha la residenza anagrafica il titolare, mentre le società di persone possono eleggere domicilio presso la residenza anagrafica del legale rappresentante;
- possedere almeno un veicolo rientrante nel campo di applicazione del Reg. 1071/09 (anche in usufrutto, leasing, locazione o comodato);
- avere una sede operativa, situata in Italia, ove svolge in modo efficace e continuativo l’attività di manutenzione dei veicoli in disponibilità dell’impresa.

Le imprese, i consorzi e le cooperative già autorizzate all’esercizio, sulla base della normativa previgente, devono dimostrare il requisito di stabilimento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

 

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